IMU
Ultimo aggiornamento: 1 dicembre 2025, 12:05
Il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU è disponibile a questo link
Scadenze 2025
Il versamento deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:
-acconto lunedì 16 giugno 2025
-saldo martedì 16 dicembre 2025
- in alternativa, unica soluzione entro il 16 giugno 2025
Aliquote
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2024 sono state approvate le nuove aliquote IMU anno 2025. La tabella per l'applicaizone della tariffa è disponibile in allegato.
Tasso di interesse
Variazione tasso di interesse legale 2025
A decorrere dal 1 gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali è scesa al 2% annuo (articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2024) rispetto al tasso fissato per l'anno 2024 che era pari al 2,5%.
Esenzioni IMU
Sono esenti dall'imposta le seguenti casistiche:
- immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
Le ipotesi di esenzione dall’IMU di cui all’art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019:
- immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Sono esenti dall’IMU, a decorrere dall’anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce).
Riduzioni IMU
riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1 grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui é situato l'immobile concesso in comodato;
riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.
Servizio di calcolo imposta
A causa della vacanza del posto in organico di istruttore dell’ufficio tributi è sospeso il servizio di consegna dei modelli f24 per il versamento dell’IMU.
Viene messo a disposizione dei contribuenti il servizio per il calcolo dell’IMU, a condizione di conoscere la rendita e la percentuale di possesso. Il link per il servizio è disponibile qui:
Calcolo IMU
Riforma del sistema sanzionatorio
Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87, ha stabilito che le violazioni commesse dal 1° settembre il ravvedimento operoso si basano sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%).
Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:
- 0,083% - versamento effettuato entro i primi 14 giorni dalla scadenza;
- 1,25% - versamento effettuato dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- 1,39% - versamento effettuato dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
- 3,125% - versamento effettuato dal 91 giorno dalla scadenza al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione (o 1 anno);
- 3,572% - versamento effettuato oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro i termini dell'accertamento).
Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del ravvedimento operoso, ovvero:
- 0,1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro due anni dalla scadenza;
- 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati oltre due anni dalla scadenza.
Modulistica
La modulistica dell'ufficio tributi si trova nei Servizi Online